tempistiche e modalità per la costituzione in mora
Delibera ARERA Arg/gas/99/11 allegato A (TIMG) e s.m.i.
Qui di seguito un estratto delle condizioni generali di fornitura riguardanti i soli Clienti sul mercato tutelato e / o libero ma non le industrie con contratti particolari
7. Ritardo nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura.
7.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura, e con le modalità, di cui una gratuita, indicate sulla bolletta stessa e selezionate dal Cliente al momento della compilazione della Proposta di fornitura.
7.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, saranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea) aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento. Il Cliente buon pagatore (Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento saranno poste a carico del Cliente moroso.
7.3 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 7.1 relativa alla fornitura a PDR disalimentabile, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento indicato nella bolletta stessa, e in caso di mancato versamento dell’ammontare aggiuntivo del deposito cauzione richiesto ai sensi dell’art. 8.2, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure, previste al titolo II del TIMG, inviando al Cliente apposita comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, nella quale sarà indicato al Cliente il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, in costanza di mora, ACOS Energia provvederà a richiedere al Distributore locale la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da ACOS Energia, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, ACOS Energia si riserva il diritto di riattivare le procedure previste al titolo II del TIMG, inviando al Cliente apposita comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata, nella quale sarà indicato al Cliente, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a:
– 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata;
– 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di ACOS Energia della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della PEC;
– 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
Decorsi almeno 2 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in costanza di mora, ACOS Energia provvederà a richiedere al Distributore locale la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità.
L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax, al n. 0143330991 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo acosenergia@acosenergia.it, ovvero presso gli sportelli di Novi o di Ovada.
Conformemente a quanto indicato al punto 7.8, ACOS Energia ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi alle procedure di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare stabilito da ARERA o definito nel prezziario del Distributore locale. Nel caso in cui a seguito di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, ACOS Energia si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile. Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nel presente articolo.